4/2022 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SILVIO GAIARDONITRIBUNALE DI LECCO SEZIONE PRIMA CIVILEPROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITOREIl Giudice in persona del Dott. Edmondo Tota,VISTAla domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da SILVIO GAIARDONI (C.F. GRDSLV67M11D416V) nato a Erba (Co) il 11/08/1967 e residente a Nibionno, Via Gaggio n° 110 interno B, in data 18 febbraio 2022, con l’assistenza dell’Avv. Silvia Prandi;VISTAla relazione particolareggiata del gestore della crisi, Dott. Stefano Della Bella; ritenuto che la domanda di liquidazione degli istanti soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che: l’istante si trova in una situazione di sovra-indebitamento ossia “in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” come emerge dal confronto tra l’entità dell’attivo prontamente liquidabile (costituito dallo stipendio mensile da lavoro subordinato) e i debiti scaduti e rimasti inadempiuti (circa €24.000); l’istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012; l’istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012; l’istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012;DICHIARAaperta la liquidazione del patrimonio del Sig. da SILVIO GAIARDONI;NOMINAliquidatore dei beni del debitore il Dott. Stefano Della Bella;DISPONEche non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;DISPONEa carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c.;ORDINAla trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari ove nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili;ORDINAla consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;FISSAnella misura di Euro 965,00, come da domanda, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.DISPONEche entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull’attività svolta, con indicazione dell’attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso. visto l’art. 742 c.p.c. Si comunichi alla ricorrente presso l’Avv. Prandi e al liquidatore Dott. Stefano Della Bella.Milano-Lecco, 14/3/2022Il Giudice Dott. Edmondo Tota
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