Si fa riferimento alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, del
Decreto 26 febbraio 2015, n. 32, "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo
svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti
dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile".
Per «operazioni di vendita telematica» si intendono le attività compiute tra il momento
della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e
l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente.
Il regolamento istituisce il registro dei gestori della vendita telematica, cioè di quei
soggetti costituiti in forma di società di capitali autorizzati dal giudice a gestire la
vendita telematica. La domanda di iscrizione nel registro deve contenere l'indicazione di uno
o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita
telematica. Ogni gestore della vendita telematica è tenuto ad istituire un registro
informatico degli incarichi di vendita telematica. Il gestore della vendita telematica non
può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto
delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte
d'appello rispetto al quale è stato iscritto. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio
statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori.
L'offerta per la vendita telematica deve contenere, tra l'altro, i dati identificativi
dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA, l'ufficio
giudiziario presso il quale pende la procedura, i dati identificativi della procedura e del
lotto e la descrizione del bene, il referente della procedura e i dati della vendita.
Vengono indicati inoltre il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che
si tratti di domanda di partecipazione all'incanto. In sede di incanto o di deliberazione
sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il
referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte dà inizio alle operazioni
di vendita. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale
un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci.
I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della
vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della
procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi. Alle
operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalità telematiche il
giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalità possono
partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura.
In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli
offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e
sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado
di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono
comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.
Diverse sono le modalità della vendita telematica previste dal regolamento.
Vendita sincrona telematica
Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono
essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13.
Vendita sincrona mista
Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto
possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante
deposito in cancelleria. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità
telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno
formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al
giudice o al referente della procedura. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i
dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e
le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al
referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e
resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.
Vendita asincrona
Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci
compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale. L'offerta è presentata esclusivamente
in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il
referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie
le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta
con le modalità di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai
partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera n) e con SMS. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara,
il gestore della vendita telematica comunica, con le modalità di cui al comma 2, a tutti i
partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il
gestore trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati
identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo
offerto, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate
e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il
referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del
codice di procedura civile.